IL PRETORE
   Ha emesso la seguente ordinanza ex artt. 23  e  3  legge  11  marzo
 1995, n. 87.
                           Rilevato in fatto
   Con  ricorso depositato nella cancelleria di questa pretura in data
 28 aprile 1995, Caiconti  Manuel  proponeva  opposizione  avverso  il
 provvedimento  di  sospensione  per  mesi  sei della patente di guida
 emesso dal prefetto di Forli' in data 14 aprile 1995 ai  sensi  degli
 artt. 176-A e 218 c.d.s.
   La  prefettura  di  Forli' si costituiva in giudizio contestando il
 fondamento dell'opposizione.
   All'udienza  di  discussione  il  pretore  sollevava  eccezione  di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  176 c.d.s. nei termini che
 seguono.
                          Rilevato in diritto
   L'art. 176 c.d.s. prevede  al  punto  a)  del  primo  capoverso  il
 divieto di inversione di marcia sulle autostrade e strade extraurbane
 principali e lo sanziona, al capoverso 19, con l'arresto da due a sei
 mesi e con l'ammenda da L. 200.000 ad un milione.
   All'accertamento   del   predetto  reato  consegue,  in  forza  del
 capoverso  22  dell'art.  176  c.d.s.,  la  sanzione   amministrativa
 accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da
 sei a ventiquattro mesi.
   Il  sistema  sanzionatorio  delineato  dalla  citata norma prevede,
 pertanto,  due  distinti  procedimenti,  l'uno   penale   e   l'altro
 amministrativo, volti rispettivamente all'applicazione della sanzione
 principale  e  della  sanzione  accessoria, aventi peraltro lo stesso
 oggetto primario:  l'accertamento del reato.
   L'esistenza dei due procedimenti, del tutto autonomi  senza  alcuna
 relazione  di  pregiudizialita',  crea  il  pericolo che in ordine al
 medesimo  oggetto  si  formino  giudicati  contrastanti:  quello  del
 giudice penale e quello del giudice civile investito dell'opposizione
 alla sanzione amministrativa.
   Sarebbe piu' corretto, invece, rimettere la cognizione del reato di
 cui al predetto art. 176 c.d.s. esclusivamente al giudice penale, non
 solo ai fini dell'irrogazione della sanzione principale, ma per tutto
 quello  che  collateralmente  discende sul piano dell'apprezzamento e
 della graduazione della colpevolezza, e quindi anche per l'inflizione
 della pena accessoria.
   Cio' sia per evitare il  citato  pericolo  di  contrasti,  sia  per
 rispetto  del  principio  di  cui  all'art.  25,  primo  comma, della
 Costituzione, in base al quale tutte le valutazioni inerenti  ad  una
 responsabilita'  penale  e  ad  essa  direttamente conseguenti devono
 naturalmente far capo al giudice penale.
   Il sistema sanzionatorio delineato dall'art. 176 c.d.s.  si  presta
 ad   un'ulteriore  censura  di  incostituzionalita'  con  riferimento
 all'art.  3 attesta la irragionevole disparita' rispetto ai  principi
 codificati  dagli  artt.  24,  legge n. 689/1981 e 221 c.d.s. che nei
 casi di connessione tra reato e illecito amministrativo rimettono  al
 giudice penale la decisione sulla violazione amministrativa dalla cui
 esistenza dipende l'accertamento del reato.
   Le  stesse  ragioni  di  opportunita' e di economia processuale che
 hanno determinato lo  spostamento  della  competenza  in  favore  del
 giudice penale anche per la violazione amministrativa nell'ipotesi di
 connessione  con  un  reato ricorrono, a maggior ragione, quando allo
 stesso comportamento costituente reato consegue l'applicazione di una
 sanzione accessoria amministrativa.
   In altri termini non si comprende in base a quale  criterio  logico
 il  legislatore  abbia  previsto nel caso di connessione fra illecito
 amministrativo e reato (in cui la  coincidenza  fra  i  comportamenti
 illeciti  nel  campo  amministrativo  e  nel campo penale puo' essere
 anche solo parziale) l'esclusiva competenza  del  giudice  penale  in
 ordine   alla  cognizione  della  violazione  amministrativa  e  alla
 conseguente  applicazione  della  sanzione  amministrativa  ed  abbia
 invece  sottratto  alla  competenza del giudice penale la valutazione
 del reato ai fini dell'applicazione della sanzione  accessoria  della
 sospensione  della  patente  di  guida e l'irrogazione della sanzione
 stessa.
   Va pertanto disposta la  sospensione  del  giudizio  in  corso  con
 trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale per la decisione
 delle  questioni  pregiudiziali  di  costituzionalita'   piu'   sopra
 prospettate   mandando   alla  cancelleria  per  gli  adempimenti  di
 competenza ex art. 23 legge n. 87/1953.